Mancato pagamento malattia marittimi

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Introduzione

I lavoratori marittimi beneficiano di una speciale disciplina in caso di malattia. L’INPS è l’istituto preposto all’erogazione delle prestazioni in caso di malattia per il personale marittimo.

I soggetti specifici a cui è rivolta tale disciplina sono individuati nella circolare 23 dicembre 2013, n. 179. A causa delle recenti modifiche al sistema di trasmissione dei certificati di malattia, molti lavoratori si dolgono di non vedersi riconosciute le prestazioni o vedersele riconosciute con notevole ritardo. Analizziamo, quindi, cosa fare in caso di mancato pagamento malattia marittimi.

Differenza tra malattia fondamentale e malattia complementare

Per malattia deve intendersi “ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio sul lavoro o malattia professionale, da cui derivi una inabilità al lavoro assoluta o parziale, e che richieda assistenza medica e somministrazione di mezzi terapeutici”.

Si è in presenza di malattia fondamentale tutte le volte il cui l’inabilità temporanea assoluta è collegata ad eventi di malattia insorti a bordo e che causano lo sbarco.

Si è invece in presenza di malattia complementare quando gli eventi di malattia insorgono entro 28 giorni dallo sbarco.

Un terzo tipo di prestazione è previsto per i lavoratori in continuità di rapporto di lavoro e disponibilità retribuita (cd. turno generale). Costoro hanno diritto anche all’indennità per inabilità temporanea, per un massimo di 180 giorni, nel caso in cui l’evento di malattia insorga tra i 28 e i 80 giorni successivi allo sbarco.

Come presentare correttamente la domanda

A partire dal mese di gennaio del 2020 è cambiato il sistema di trasmissione dei certificati di malattia da parte degli USMAF, SASN e medici fiduciari. Si passa dai vecchi certificati Mal.1, Mal.2 e Mal.3 ai nuovi certificati telematici del tutto assimilabili a quelli delle altre tipologie di lavoratori.

Tali certificati non contengono però tutti gli elementi necessari ai fini dell’istruttoria della pratica e, pertanto, andranno integrati affinché l’Istituto eroghi le prestazioni.

Il lavoratore marittimo perciò dovrà inviare all’Inps territorialmente competente:

  1. Il PUC, ossia il numero di protocollo del certificato telematico da indennizzare;
  2. la Copia del libretto di navigazione, in particolare la pagina relativa all’ultimo sbarco e delle pagine che interessano il periodo di malattia.

N.B. Nel caso di certificazione telematica trasmessa da un medico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), essa una volta inviata, sarà sufficiente solo per malattia complementare e per i marittimi a turno generale.

Tale procedura è provvisoria in quanto l’Inps implementerà, prima o poi, un servizio telematico ad hoc per la trasmissione della documentazione integrativa.

Cosa fare in caso di mancato pagamento malattia marittimi ?

Durante il periodo di transizione numerosi sono i lavoratori marittimi che segnalano ritardi, anche gravi, nell’erogazione delle prestazioni dovutegli. In caso di mancato pagamento malattia marittimi potranno:

  1. Interpellare, dapprima, il medico certificatore al fine di comprendere quale tipo di certificato è stato inoltrato;
  2. Inoltrare telematicamente o di persona gli eventuali documenti mancanti in caso di certificato telematico (PUC e libretto di navigazione);
  3. Rivolgersi personalmente o a mezzo professionista delegato all’INPS, al fine di sollecitare la risoluzione del problema.

Autore Giuseppe Lauro, uno degli avvocati di ascoltolegale.it pronto a tutelare i tuoi diritti.

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