Fermo Amministrativo

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Cos’è il fermo amministrativo?

Il fermo amministrativo è la procedura con cui un creditore “blocca” un bene mobile registrato, ad es. un auto, una barca, una moto, etc., di proprietà del proprio debitore al fine di sottrarlo alla disponibilità di quest’ultimo. Ne consegue l’impossibilità di utilizzarlo e, soprattutto, di venderlo. Il motivo è evtare che passaggi di proprietà del bene possano escluderlo dall’eventuale procedura di esecuzione forzata.

Essere sorpresi a circolare con un veicolo sottoposto a fermo comporta una multa che va da 777 a 3.114 euro,  e l’applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode; nonché la confisca del veicolo.

Fermo amministrativo da parte dell’Agenzia delle Entrate

Anche l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorre alle cd. ganasce fiscali per assicurare il proprio credito.

L’iter che porta al blocco del bene è scrupolosamente previsto dalla legge e se vi sono dei vizi di forma o di sostanza, la procesura è lesiva dei diritti del contribuente e quindi Illegittima!

Anzitutto prima che la procedura venga attivata riceveremo una lettera raccomandata (a cui equipariamo la PEC nei casi in cui la legge lo prevede) contenente il “preavviso” di fermo amministrativo.

Detto preavviso deve, pena la nullità dello stesso, deve contenere:

  • i dati identificativi del veicolo,
  • l’elenco delle cartelle/avvisi a cui è riferito e l’invito a mettersi in regola nei successivi 30 giorni.

Trascorsi i 30 giorni dalla notifica del preavviso, senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento del proprio debito, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, l’Agente della riscossione procede, senza ulteriore comunicazione, con l’iscrizione del fermo amministrativo al Pubblico registro automobilistico (PRA).

Il Fermo amministrativo può essere impugnato nei casi di:

  1. Mancata o irregolare notifica della cartella esattoriale 
  2. Mancata notifica del preavviso di fermo 
  3. Vizi formali e mancanza di elementi essenziali
  4. Prescrizione del credito
  5. Avvenuto pagamento del fermo e/o in presenza di domanda di rateizzo.
  6. Annullamento da parte del Giudice delle cartelle e/o del preavviso.
  1. Beni non suscettibili di essere sottoposti a fermo amministrativo.

Infine esistono circostanze nelle quali il bene non può essere soggetto al fermo per legge:

  1. Il fermo non può essere iscritto, e viceversa è impugnabile, qualora il debitore dimostra e comunica, sempre nel medesimo termine di 30 giorni, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione dallo stesso esercitata, ossia è indispensabile al proprio lavoro.
  2. Stesso discorso vale quando il veicolo è adibito al trasporto, di persone con disabilità così come previsto dalla l. 104 del 92.

Infine se le cartelle/avvisi per le quali è stato iscritto il fermo sono oggetto di rateizzazione o di definizione agevolata, dopo l’integrale e tempestivo pagamento della prima rata, è prevista la sospensione del fermo al fine di consentire al contribuente di poter circolare con il veicolo interessato.

Avv. Lucia Iovino 

Avvocato specializzato in Diritto Tributario ed in Diritto della Previdenza Sociale.

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