Al fine di comprendere la differenza tra invalidità civile e legge 104 è opportuno individuare gli elementi che caratterizzano i due tipi di benefici.
L’invalidità civile fa riferimento a tutti quei casi in cui un soggetto presenti difficoltà a svolgere funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione. La causa può essere una menomazione o un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell’udito.
La definizione normativa può essere rinvenuta nella Legge 118/1971, la quale recita: “si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazione congenita e/o acquisita comprendenti gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, o se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.”
L’aggettivo “civile” è utilizzato in quanto la stessa non deriva da cause di servizio, di guerra, di lavoro, con le quali risulta incompatibile.
Ma qual è la differenza tra invalidità civile e legge 104 (riconoscimento di Handicap ex L. 104/92)?
– L’invalidità è un tipo di riconoscimento che riguarda appunto le persone con menomazioni fisiche, intellettive e psichiche con una permanente incapacità lavorativa non inferiore ad un terzo e la cui normativa va ricercata nella legge n. 118 del 30 marzo 1971;
– Nel riconoscimento dello stato di handicap, invece, la definizione si rinviene nella L. 104/1992 che descrive la persona handicappata come “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa ed è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione“(art. 3 comma 1).
I due riconoscimenti (invalidità civile ed handicap L. 104/92) seguono procedure simili ma distinte, con due visite mediche di accertamento diverse. In ogni caso consentono entrambi di godere di particolari benefici a seconda della percentuale di invalidità o della definizione di handicap riportata sul verbale.
Può presentare domanda di visita di accertamento per l’invalidità civile qualsiasi persona, maggiorenne o minorenne che abbia una menomazione, perdita o anomalia di una struttura o di una funzione, sul piano anatomico, fisiologico, psicologico. L’accertamento darà luogo ad una verifica dell’invalidità che sarà espressa in percentuale che andrà da un minimo del 33% fino ad un massimo del 100%.
Nel riconoscimento dello stato di handicap (L. 104/92), invece, viene presa in considerazione la difficoltà d’inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata. Il concetto di handicap esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali e tale valutazione si differenzia dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che da quella condizione ne è la causa.
Di conseguenza, la diversità dei criteri di valutazione può determinare che ad una percentuale di invalidità inferiore al 100%, corrisponda contemporaneamente il riconoscimento della situazione di handicap grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/92) come, a titolo esemplificativo, in alcune forme di epilessia che seppur non configurando una patologia invalidante al 100%, considerata l’imprevedibilità degli episodi epilettici, potrebbe comportare notevoli difficoltà d’inserimento in ambito sociale e nella vita quotidiana.
Il riconoscimento della situazione di handicap (L. 104/92) non dà luogo all’erogazione di un beneficio economico ma ad una serie di agevolazioni, come: permessi lavorativi, concessi ai lavoratori disabili e a coloro che assistono un familiare con disabilità; congedo retribuito di due anni solo per i familiari che assistono persone disabili riconosciute in situazione di gravità.
Ma quali sono i benefici derivanti dal riconoscimento dell’invalidità civile?
I benefici e le agevolazioni derivanti dal riconoscimento dell’invalidità civile dal 74% al 99%, sono così riassumibili a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- Assegno di invalidità di euro 267,57 per chi ha un reddito inferiore a 4.596,02 euro.
- Diritto all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato (dai 15 anni all’età pensionabile se sussistono residue capacità lavorative).
- Esenzione dal pagamento del ticket sui farmaci, esclusa la quota fissa (1 euro a confezione, con un massimo di 3 euro per ricetta).
- Esenzione totale dal pagamento di prestazioni specialistiche (visite specialistiche ed esami diagnostici).
- Fornitura gratuita di ausili e protesi da parte del SSN inerenti alle patologie indicate nel verbale (contenuti nel nomenclatore tariffario nazionale) e a fronte di prescrizione specialistica.
- Esenzione dal pagamento delle tasse universitarie o relative alla frequenza di istituti e scuole secondarie (purché il reddito familiare non superi un importo stabilito annualmente).
- Esenzione totale dal ticket per le cure termali (due cicli all’anno).
- Contributi regionali per l’acquisto di strumenti e sussidi tecnici e informatici).
- Esenzione della tassa per i telefoni cellulari (solo disabili motori e sensoriali).
- Tessera regionale trasporti agevolata (con ISEE non superiore a 16.500 euro).
I benefici e le agevolazioni derivanti dall’art 3 comma 3 della L. 104/92
- Permesso retribuito di tre giorni al mese e congedo straordinario retribuito di un massimo di due anni;
- I lavoratori con invalidità superiore al 74% hanno diritto a richiedere per ogni anno di lavoro due mesi di contributi figurativi, per andare in pensione anticipata, fino ad un massimo di cinque anni.
- che il familiare possa scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e la possibilità di rifiutare il trasferimento di sede;
- agevolazioni fiscali per i disabili gravi, quali detrazione Irpef per i familiari a carico ai quali è stato riconosciuto il diritto alla legge 104
- Agevolazione IVA e IRPEF per acquisto sussidi tecnici e informatici: avendo diritto all’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 4% sull’acquisto di sussidi tecnici e informatici, (es. computer, touch screen, telefoni cellulare e tutti gli strumenti che hanno finalità di integrazione e comunicazione). Queste spese possono essere portate in detrazione IRPEF e pertanto si avrà diritto ad un rimborso d’imposta pari al 19% della spesa sostenuta e fino a 2.840 euro;
- Bonus ristrutturazione per rimozione barriere architettoniche: per l’eliminazione delle barriere architettoniche ed inoltre è prevista l’applicazione dell’IVA al 4%;
- Legge 104, art. 3 comma 3: spese detraibili (19%) e deducibili come l’acquisto dell’auto destinata al trasporto di persone con disabilità Inoltre è prevista l’esenzione dal bollo auto e dal pagamento delle tasse di trascrizione.
- Ai disabili è riconosciuto il diritto di portare in deduzione fiscale dal reddito le spese sostenute per l’assistenza specifica. L’agevolazione è riconosciuta anche ai familiari con disabili a carico. Le agevolazioni si estendono anche alle spese sostenute per l’assistenza domestica e personale.
Avv. Serena Lauro
Avvocato specializzato in Diritto di Famiglia e Previdenza sociale.
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