L’indennità di accompagnamento è una prestazione di assistenza a cui hanno diritto gli invalidi civili con disabilità, fisiche e/o psichiche. Requisito fondamentale è l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o nell’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita.
QUALI SONO I REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA PER L’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Per il riconoscimento del beneficio dell’indennità di accompagnamento, oltre al requisito di invalidità totale e permanente del 100% e l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto continuo di un accompagnatore è necessario:
- Essere cittadini italiani o cittadini UE residenti in Italia o cittadini extracomunitari se con regolare permesso di soggiorno;
- Residenza in Italia;
- Non essere ricoverati in strutture sanitarie con rette a carico dello Stato o di altro ente pubblico o in reparti di lungodegenza o riabilitativi.
L’indennità di accompagnamento è concessa dopo la verifica dei requisiti sanitari effettuata dalle competenti commissioni mediche dell’INPS. Previo inoltro del certificato medico introduttivo con il codice allegato a cura del medico di base. Il certificato deve contenere una diagnosi chiara e precisa con la dichiarazione esplicita che il paziente è non può deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o svolgere semplici atti della vita quotidiana.
Successivamente, la domanda va inoltrata all’Inps anche tramite gli enti di patronato.
Ultimati gli accertamenti sanitari la Commissione medica Inps redige il verbale definitivo che viene inviato all’interessato.
Esso contiene il giudizio finale contenente la dicitura”invalido (eventualmente ultrasessantacinquenne) con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”
Il procedimento amministrativo si conclude con l’erogazione delle provvidenze economiche.
A QUANTO AMMONTA L’ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO
L’indennità di accompagnamento decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario.
L’importo dell’indennità di accompagnamento è pari ad euro 522,10 pagati per 12 mensilità e l’indennità non è soggetta a IRPEF.
I titolari di indennità di accompagnamento entro il 31 marzo di ogni anno dovranno inviare all’INPS una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.
IL RICORSO AVVERSO IL VERBALE
Contro il verbale della Commissione medica si può presentare un accertamento tecnico preventivo, stavolta con l’assistenza di un avvocato, dinanzi al Tribunale in funzione di giudice del Lavoro e Previdenza per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie che legittimano la pretesa fatta valere.
L’accertamento medico è compiuto da un consulente tecnico nominato dal giudice alla presenza di un n assenza di contestazione, il Giudice, entro trenta giorni, omologa con decreto l’accertamento del requisito sanitario presentato nella relazione del consulente medico legale dell’INPS.
Avv. Lucia Iovino
Avvocato specializzato in Diritto Tributario ed in Diritto della Previdenza Sociale.
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