Separazione e divorzio mediante negoziazione assistita

negoziazione-assistita
Stanco dei lunghi tempi della giustizia? Una soluzione può essere la separazione e/o il divorzio mediante negoziazione assistita!

Stanco dei lunghi tempi della giustizia?

Desideri separarti o divorziare in tempi brevi senza fare guerre inutili?

Una soluzione può essere la separazione e/o il divorzio mediante negoziazione assistita!

La negoziazione assistita è una procedura introdotta con la legge 10/11/2014 n. 162, e concede un’alternativa valida ai coniugi ai lunghi giudizi instaurati dinanzi al Tribunale Ordinario.

L’art. 6, comma 1, D.L. n. 132/2014 prevede che “la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’art. 3, comma 1, n. 2, lett. b, L. n. 898/1970 e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio“. Il comma 3 della stessa norma prevede, inoltre, che “l’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio“.

Ma in cosa consiste la separazione e/o il divorzio mediante la negoziazione assistita?

E’ una procedura mediante la quale i coniugi, trovano un accordo di separazione e/o divorzio “stragiudiziale”, con il supporto dei rispettivi avvocati.

La struttura negoziale si snoda in due fasi

  • nella prima, le parti sottoscrivono una convenzione di negoziazione assistita e, con l’ausilio dei legali, definiscono le regole della negoziazione che si accingono ad intraprendere.
  • Nella seconda fase, si concretizza la sottoscrizione dell’accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle condizioni della precedente separazione o del precedente divorzio.

Principio cardine di tutta la procedura è che le parti debbano cooperare in buona fede e con lealtà al fine di risolvere in via transattiva la controversia insorta, supportati reciprocamente dai propri avvocati.

Tale accordo verrà cristallizzato in un documento che verrà posto al vaglio del Procuratore  presso il Tribunale competente (il Tribunale del luogo di residenza dei coniugi).

Il Procuratore della Repubblica, se trova l’accordo equo e non ravvisa particolari irregolarità, appone il “nulla osta” in calce allo stesso, comunicandolo agli avvocati.

Gli avvocati, ritirato l’accordo con il “nulla osta” del Procuratore, protocolleranno all’Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni relative all’autografia delle firme e alla menzionata conformità dell’accordo stesso alle norme imperative e all’ordine pubblico.

E se il procuratore ravvisasse irregolarità per le quali non ritenesse di dover apporre il nulla osta (es. trova l’accordo iniquo o contrario agli interessi della prole)?

In questo caso egli ha l’obbligo di trasmetterlo, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale il quale fissa, nei successivi trenta giorni, la comparizione personale delle parti.

Il termine per la conclusione della procedura non può essere inferiore ad un mese e superiore a tre mesi, con possibilità di proroga di ulteriori trenta giorni.

I costi di tale procedura sono più ragionevoli in quanto variano 1.500 a 3.000 euro, a seconda della città e delle tariffe praticate dal legale.

Ma nella pratica, come si attiva una procedura di separazione e/o divorzio con la negoziazione assistita?

Il coniuge che intende separarsi avvalendosi della procedura di negoziazione assistita, si rivolge ad un legale il quale, invia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, un invito a partecipare alla negoziazione assistita ed a stipulare la convenzione stessa.

A seguito della ricezione di tale invito, il coniuge si recherà dal proprio avvocato e con il supporto dello stesso deciderà se aderire o meno all’invito e nel caso decidesse positivamente, gli avvocati, in prima istanza procederanno con la fissazione di un incontro volto a tentare la “riconciliazione dei coniugi”. Preso atto della ferma volontà dei coniugi di non addivenire ad una riconciliazione, comincerà la procedura di separazione e/o divorzio.

La procedura di negoziazione assistita può avere due esiti:

  • L’accordo non viene raggiunto e quindi si procederà in giudizio entro 30 gg. dalla sottoscrizione del mancato accordo;
  • Viene raggiunto un accordo, tra le parti il quale verrà sottoposto al vaglio del procuratore della Repubblica del Tribunale del luogo di residenza dei coniugi.

Se hai interesse a procedere ad una separazione e/o divorzio mediante negoziazione assistita, rivolgiti ai nostri professionisti specializzati. 

Avv. Serena Lauro

Avvocato specializzato in Diritto di Famiglia e Previdenza sociale.

Aggiungi un commento