Ti è stata notificata una multa per violazione al Codice Della Strada e pensi che sia illegittima?
Decidere arbitrariamente di non pagarla non è la scelta migliore.
Con il passare del tempo, rischi che le somme vengano iscritte a ruolo e che l’ente interessato ad incassarle, deleghi l’Agenzia delle Entrate Riscossione per l’avvio di una procedura coattiva, che inizierà con la notifica della cartella esattoriale, recante l’importo della contravvenzione, maggiorato degli interessi e delle sanzioni.
Ma se ritengo la multa illegittima, posso impugnarla? Per quali motivi si può procedere all’impugnazione di una contravvenzione al Codice della Strada?
Il motivo più frequente di impugnazione afferisce la notifica del verbale oltre il termine di 90 giorni previsto dall’art. 201 del Codice della Strada. Questo perché la legge prescrive che la multa debba essere notificata al trasgressore entro 90 gg. decorrenti dalla data in cui viene commessa l’infrazione. Se la notifica viene effettuata oltre tale termine, si avrà la nullità della multa, ma tale nullità non scatterà in automatico, dovrà quindi essere SEMPRE dichiarata con sentenza, dall’autorità giudiziaria competente la quale, accertata la tardività della notifica, dichiarerà la nullità della contravvenzione.
Altri motivi di impugnazione si rinvengono nella mancata e/o erronea indicazione:
- delle generalità del trasgressore;
- della residenza dello stesso;
- degli estremi della patente di guida (se immediatamente identificato);
- del tipo di veicolo e del numero di targa;
- della norma violata o dalla sommaria descrizione del fatto;
- della somma da pagare;
- dei termini e delle modalità di pagamento;
- delle autorità competenti per il ricorso;
- della firma del trasgressore;
- del nominativo e della firma degli agenti accertatori.
Orbene, se riscontri una di queste inesattezze nella redazione del verbale di accertamento puoi decidere di non pagare la multa e di impugnarla tempestivamente.
Le contravvenzioni al codice della strada (cd. Multe) possono essere impugnate:
- innanzi al Prefetto, territorialmente competente, entro 60 giorni dalla data della contestazione della violazione ovvero, se questa non è stata immediata, dalla notifica del verbale di contravvenzione.
Il ricorso va redatto per iscritto ed inviato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure può essere protocollato a mani, presso l’ufficio competente della Prefettura o anche al Comando della Polizia Municipale che ha redatto il verbale di contravvenzione, che a sua volta lo trasmetterà al Prefetto, oppure a mezzo pec.
Il prefetto, può accogliere il ricorso ed emettere un’ordinanza-ingiunzione motivata con la quale dispone l’archiviazione, oppure può rigettare il ricorso. Se il prefetto non risponde entro 210 giorni dalla ricezione del ricorso, questo si considera accolto (cd. silenzio-assenso).
- innanzi al Giudice di Pace competente per territorio (vale a dire il Giudice del luogo in cui è stata rilevata l’infrazione) entro 30 giorni dall’ avvenuta notifica o contestazione dell’infrazione. Il ricorso va depositato a mani presso la Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace adito o a mezzo posta ordinaria con raccomandata A/R., previo pagamento del contributo unificato di importo pari ad euro 43,00. La parte può presenziare all’udienza personalmente o a mezzo avvocato munito di procura.
Il Giudice di Pace può decidere di accogliere il ricorso ed annullare la multa, in tutto o in parte; rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento di una sanzione di importo compreso tra un minimo ed un massimo, previsto dalla legge per la violazione contestata oltre alle eventuali spese del giudizio; dichiarare inammissibile il ricorso nei casi previsti dalla legge (es. nel caso in cui sia stato presentato tardivamente, ossia oltre i 30 giorni previsti dalla legge); convalidare la multa, se il ricorrente non si è presentato in udienza senza valido motivo e la multa è legittima.
- Impugnare il verbale in autotutela, rivolgendosi allo stesso organo che ha emanato la contravvenzione al fine di chiederne l’annullamento per i motivi sopra specificati.
Autore: Avv. Lucia Iovino
Lucia Iovino è uno degli avvocati di Ascoltolegale.it chiedi una consulenza gratuita.
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